La risoluzione 88/E 2010 dell'Agenzia delle Entrate ha sancito la non applicabilità dell'Iva
L’energia immessa in rete da persone fisiche ed enti non commerciali, prodotta mediante impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’organizzazione non è soggetta ad Iva.
Si tratta dell'energia prodotta con impianti di energia rinnovabile, diversi dal fotovoltaico (per il quale comunque in passato l'Agenzia delle Entrate aveva dato le stesse indicazioni), per il cui acquisto il gestore (Gse) paga una tariffa omnicomprensiva.
Se vi sono le condizioni di “familiarità” della produzione (limiti di potenza, impianto al servizio di abitazione del privato o di sede non commerciale di organizzazione senza fini di lucro) la tariffa non è soggetta ad Iva.
Non si configura un'attività d'impresa, ma un'attività non abituale, quindi, esclusa dalla disciplina Iva.
Se per un verso, così si semplifica la gestione dei microimpianti familiari, per altro verso, però, si introduce un aggravio fiscale, perchè l'esclusione dal campo Iva delle suddette attività, impedisce ai loro gestori di detrarre l'Iva sugli acquisti, prima fra tutti quella pagata sugli impianti.
La convenienza dell'esclusione andrà dunque vista caso per caso, contabilità alla mano: alla possibilità di detrarre l'Iva vanno, infatti, contrapposti gli oneri delle attività d'impresa. Si pensi agli oneri amministrativi, contributivi e fiscali aggiuntivi (Irap ad esempio).