Sull'Irap la Corte di Cassazione da ragione ancora una volta ai professionisti. La sentenza n.9692/12 depositata il 13 giugno ha accolto il ricorso di un contribuente.

La questione è sempre la stessa. L'Irap è un imposta reale che grava sulle attività d'impresa e professionali caratterizzate da autonoma organizzazione.

Tutte le attività prive di autonoma organizzazione sono, pertanto, escluse dall'applicazione del tributo, poiché prive della capacità contributiva oggetto dell'imposta regionale.

Nel caso in specie il contribuente che ha ottenuto la pronuncia favorevole della Corte di Cassazione è un chirurgo che presta la sua opera presso una clinica di terzi, ove aveva a disposizione la sala operatoria e tutta la strumentazione necessaria per i suoi interventi professionali.

La Commissione tributaria regionale aveva rigettato la sua domanda di rimborso sostenendo che tra la struttura sanitaria ed il chirurgo si sarebbe creato un rapporto stabile di collaborazione, tale che la  clinica stessa doveva essere considerata quale strumentazione stabilmente a disposizione del chirurgo,  per conseguenza dotato di autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione ha invece rilevato che l'organizzazione autonoma deve essere direttamente dipendente del professionista affinché lo stesso possa qualificarsi soggetto passivo dell'Irap.

L'utilizzo di una struttura di terzi, per quanto abituale e anche se supportato da elevata redditività dell'attività professionale, non è invece idoneo a qualificare in capo al professionista il presupposto impositivo.