La strada per il recupero dell’Iva pagata sulla Tia è in discesa ma attenzione a non scivolare

La  sentenza  della   Corte  Costituzionale n. 238/2009  ha   messo fine  alle  incertezze   che prima

 

 

potevano esservi nell’interpretazione della disciplina della Tia, per quanto concerne la sua natura tributaria e la questione connessa dell’assoggettabilità ad Iva della stessa.

La Tia è una tassa:  su quella ancora dovuta non si può più applicare l’Iva, mentre per quella già pagata spetta il rimborso.

E', comunque, possibile che gli Enti che gestiscono nei vari Comuni il tributo decidano di temporeggiare, tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui spesso versano. Non è da escludere che alcuni di questi Enti non esitino a spingersi fino a resistere in contenzioso contro la richiesta di rimborso, usando motivi pretestuosi.

Ecco perchè occorre, fin dalla presentazione dell’istanza, fare attenzione a non commettere errori che possano pregiudicare o ritardare il rimborso.

Anzitutto, l’istanza va compilata attentamente, evitando di omettere elementi essenziali per identificare il richiedente, che ovviamente deve corrispondere con il soggetto passivo del tributo (colui al quale sono intestate le fatture) e i dati relativi al tributo versato su cui è stata applicata l’Iva.

E’ fondamentale sottoscrivere la domanda: se manca la firma l’istanza di rimborso è nulla, se non addirittura inesistente.

Attenzione poi a non sbagliare l’Ente a cui presentare la domanda: se la Tia non è gestita direttamente dal Comune ma da un’azienda municipalizzata o altro Ente, è preferibile rivolgere la domanda di rimborso ad entrambi, per evitare di vedersi opporre una contestazione di difetto di legittimazione passiva.

Conservate la o le ricevute di presentazione che andranno utilizzate in caso di ricorso in Commissione Tributaria e attenzione a non richiedere il rimborso per i pagamenti risalenti a periodi ormai decaduti, per evitare una parziale soccombenza in contenzioso, con la probabile perdita del diritto al risarcimento delle spese legali.

In ultimo, è preferibile specificare che si sta chiedendo “a rimborso la Tia versata in eccedenza ed indebitamente a titolo di Iva”, piuttosto che chiedere “il rimborso dell’Iva sulla Tia.”.

In quest’ultimo caso, infatti, si rischia di prestare il fianco alla risposta (pretestuosa, ma formalmente non peregrina) che l’Iva è una un’imposta erariale ed il rimborso deve essere chiesto all’Agenzia delle Entrate.