In quattro punti le fasi amministrative della procedura per il rimborso.

1. Recuperare le quietanze di pagamento relative agli ultimi cinque anni, unitamente alle fatture relative. Farne due copie.

2.    Redigere l’istanza di rimborso. Se la Tia è applicata direttamente dal Comune redigere l’istanza indirizzata al solo Comune (due copie una per voi l'altra per la presentazione), mentre se la Tia è applicata da una società di gestione redigere l’istanza indirizzata ad entrambi i soggetti (tre copie).

3.    Presentare l’istanza facendo attenzione che dal giorno di presentazione decorre il periodo di cinque anni all’indietro entro il quale devono cadere tutti i versamenti chiesti a rimborso. Se l’istanza è presentata a Comune ed Ente di gestione è preferibile presentarla lo stesso giorno o comunque senza ritardo tra una e l’altra presentazione. L’istanza deve essere presentata in carta semplice e naturalmente dovete farvi rilasciare idonea ricevuta di presentazione (spesso si tratta di un timbro a calendario impresso sulla copia trattenuta da chi presenta l'istanza ).  In caso di spedizione usate una raccomandata con avviso di ricevimento. Ovviamente dovrete conservare copia dell’istanza sottoscritta. Fate attenzione a sottoscrivere le copie presentate. All'istanza allegate le copie delle quietanze di pagamento e delle fatture da cui emerge l'Iva pagata.

4.    A questo punto possono verificarsi tre ipotesi:

a)       la prima è l’accoglimento dell’istanza ed il rimborso di quanto richiesto.

b)       la seconda è il diniego espresso, ossia l’invio di un atto in cui con relativa motivazione si nega il diritto al rimborso. in questo caso, entro 60 giorni, si deve proporre ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia in cui ricade l’Ente che ha notificato il diniego.

c)       il diniego, infine, può essere tacito: dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il rimborso è automaticamente rifiutato. In questo caso, occorre valutare se presentare il ricorso o attendere in assenza di termini brevi.

Alle ipotesi b) e c) può dunque seguire una fase giurisdizionale, rimessa ai giudici delle Commissioni Tributarie, nella quale, salvo errori formali (ad esempio la dimenticanza della firma nel ricorso o nell'istanza di rimborso), l'esito non può che essere conforme alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009. E' molto probabile che il rifiuto del rimborso venga dai giudici considerato pretestuoso, circostanza che potrebbe favorire la condanna degli Enti a rifondere anche le spese di giudizio e non solo se la lite è considerata temeraria.

Disponibili qui i moduli da compilare (accesso riservato ad utenti registrati):

[rokdownload menuitem="28" downloaditem="51" direct_download="false"]{url}[/rokdownload]

[rokdownload menuitem="28" downloaditem="52" direct_download="false"]{url}[/rokdownload]

[rokdownload menuitem="28" downloaditem="53" direct_download="false"]{url}[/rokdownload]

[rokdownload menuitem="28" downloaditem="54" direct_download="false"]{url}[/rokdownload]

Per ulterirori chiarimenti  potete consultare anche i seguenti articoli:

RIMBORSO DELL'IVA SULLA TIA: ISTRUZIONI PER I NAVIGANTI

CORTE COSTITUZIONALE: LA TIA NON E’ SOGGETTA AD IVA

FAQ SUL RIMBORSO DELL'IVA SULLA TIA

se volete porre un quesito scriveteci qui (accesso riservato ad utenti registrati).