Un consiglio utile anche per giustificare la non congruità ai fini degli studi di settore

Non tutti i commercianti sanno che i loro registratori di cassa consentono di registrare anche gli sconti che praticano alla clientela....

Anche quelli che conoscono la disponibilità di questa funzione, difficilmente la usano. È, infatti, usuale che l’esercente che applichi uno sconto ai propri clienti, al momento dell’emissione dello scontrino, magari dopo aver calcolato il prezzo al netto dello sconto con l’ausilio di una calcolatrice, digiti sul misuratore fiscale solo il prezzo finale, al netto dello sconto.

Pochi lo sanno, ma si tratta di una violazione che potrebbe anche essere sanzionata, ove fosse riscontrata nel corso di un controllo.

Tuttavia, l’importanza di digitare e registrare lo sconto non è tanto collegata al rischio della piccola sanzione formale, peraltro assai remoto.

Il rischio più consistente non è tanto quello di un controllo sul singolo scontrino, ma piuttosto dell’ipotesi, forse meno frequente, ma certamente più onerosa di un controllo generale volto a verificare non solo gli obblighi formali, come l’emissione degli scontrini, ma soprattutto quelli sostanziali, ossia l’integrale dichiarazione dei ricavi conseguiti.

In questi casi, infatti, chi esegue il controllo compie spesso una ricostruzione “postuma” dei ricavi, ossia eseguita alcuni anni dopo al periodo controllato.

Soprattutto nei settori ove lo sconto è d’uso, stagionale o  in tutto l’anno, la rilevazione degli sconti eseguiti diviene fondamentale per il negoziante soggetto al controllo: questi sa bene quanto sia importante che i funzionari del fisco tengano conto degli sconti praticati.

Se egli ha provveduto diligentemente a redigere gli scontrini fiscali, riportandovi gli sconti praticati, allora potrà, attraverso il suo giornale di fondo, ossia i rotoli di scontrini che rimangono al negoziante, non solo dichiarare verbalmente, bensì anche documentare gli sconti praticati.