Definite le modalità per l'applicazione dell'agevolazione prevista dal decreto anti-crisi
Una delle misure previste dal decreto legge 185/2008 (art. 2), convertito con modifiche con la legge n.2 del 2009, è la riduzione dei tassi d’interesse sui mutui, attraverso l’accollo di una parte di questi da parte dello Stato.
Lo Stato pagherà gli interessi che eccedono la misura del 4%, purchè sussistano determinati requisiti.
Deve trattarsi di mutui:
a) a tasso non fisso;
b) garantiti da ipoteca;
c) finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazione principale;
d) sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento entro il 31.10.2008;
e) il cui mutuatario sia una persona fisica.
Sono esclusi, tuttavia, quei mutui relativi all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, ossia abitazioni signorili, ville o castelli.
Il rimborso degli interessi già pagati in eccedenza al 4%, nonché la riduzione delle rate future superiori al 4% dovrebbe avvenire automaticamente da parte della banca mutuataria. Infatti, le banche hanno ricevuti in questi mesi gli elenchi, inviati dall’Agenzia delle Entrate, di tutti i loro clienti aventi diritto a tale agevolazione. Le banche dovrebbero, pertanto, effettuare automaticamente i rimborsi. Tuttavia, qualora ciò non avvenga, poiché il mutuatario avente i requisiti per il beneficio non risulta dai suddetti elenchi, è possibile comunque ottenere il rimborso e la riduzione delle rate future rilasciando alla banca un’autocertificazione, in cui sin attesti il possesso dei requisiti di cui si è detto.
Verificate, pertanto, se avete i requisiti, se la banca ha già applicato le suddette norme ed in caso negativo richiedete il rimborso rilasciando l’autocertificazione.
Attenzione, però, è necessario essere sicuri di avere i requisiti, poiché la falsità nell’autocertifcazione può condurre a responsabilità penali.
Il beneficio è limitato alle rate del 2009 e, probabilmente, visto l’andamento dei tassi, di fatto riguarda al massimo i primi sei mesi, essendo improbabile che le mensilità successive possano condurre ad interessi più onerosi del limite individuato dalla legge.
Art. 2, d.l. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze circolare 17852/2008
provvedimento agenzia delle Entrate 04.03.2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze circolare 17852/2008
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà