Lo schema del decreto legislativo varato il 27 gennaio 2009
Sono tante le aliquote della cedolare secca emerse fin dall’approvazione della legge delega.
Si era partiti dal 20% poi, nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che lavora per la definizione del decreto legislativo, sono girate tante aliquote.
Si è detto che l’aliquota sarebbe stata fissata al 23% per i contratti a canone libero e al 21% per i contratti a canone concordato.
L’ultimo schema riporta le aliquote del 21% (canone libero) e 19% (canone concordato).
La cedolare secca sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione, l’imposta di registro sulla risoluzione e la proroga del contratto.
Altra novità dell’ultima ora è la rinuncia all’incremento annuale del canone in base all’indice Istat d’inflazione: chi intende avvalersi della tassazione cedolare dovrà inviare una raccomandata al conduttore con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
La cedolare secca riguarda solo gli immobili ad uso abitativo per i quali il rapporto di locazione avviene tra persone fisiche al di fuori dall’esercizio d’imprese, arti e professioni.
Infine, molto importante per far emergere i contratti non registrati, è la sanzione a favore dei locatari, prevista dallo schema del decreto legislativo. Ove emergono contratti non registrati, ovvero registrati come comodati o ad un canone inferiore a quello pattuito realmente, è prevista la proroga del contratto che dura 4 anni dalla registrazione volontaria o d’ufficio e soprattutto la riduzione del canone dovuto ad una misura pari a 3 volte la rendita catastale, ossia circa 1/5 del valore mediamente praticato sul mercato.
Quando sarà approvato il decreto legislativo vi daremo la notizia.