Nuove ipotesi di rimborso ma attenzione a non sbagliare

Si allargano le maglie dell’area dei soggetti per i quali è prevista la non assoggettabilità all’Irap. Dopo i professionisti, gli intermediari ossia agenti di commercio, altri agenti e promotori finanziari adesso anche le micro-imprese non sono soggette al tributo.

Lo afferma la Corte di Cassazione con le sentenze 21122, 21123 e 21124 dell’ottobre 2010 con le quali gli Ermellini hanno ritenuto l’Irap non applicabile ad un tassista, ad un artigiano e a un coltivatore diretto.

Per tali soggetti l’Irap non è dovuta se non si avvalgono stabilmente  di collaboratori e ove hanno beni strumentali di poco rilievo.

Il rimborso può essere ottenuto per gli ultimi 4 anni ma occorre provare di averne diritto. L’onere della prova grava su contribuente, per cui è molto importante non commettere errori nel proporre ricorso poiché in nel caso di rigetto dell’istanza in sede giudiziale si può essere condannati a pagare le spese del giudizio.