Le sezioni unite della Cassazione li considerano lavoratori autonomi

Solo se sono dotati di autonoma organizzazione, agenti di commercio e promotori finanziari, devono pagare l’Irap: a sancirlo sono quattro sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Sentenze nn. [rokdownload menuitem="29" downloaditem="45" direct_download="true"]12108[/rokdownload],[rokdownload menuitem="29" downloaditem="37" direct_download="true"]12109[/rokdownload], [rokdownload menuitem="29" downloaditem="46" direct_download="true"]12110[/rokdownload], [rokdownload menuitem="29" downloaditem="49" direct_download="false"]12111[/rokdownload] del 26 maggio 2009 della Corte Cassazione sezioni unite).

Le quattro pronunzie risolvono un contrasto giurisprudenziale all’interno della stessa Corte di Cassazione.

Da una parte si era sostenuto che tali figure sono, sempre e comunque, soggette all’Irap, poiché non rientrano tra i lavoratori autonomi, bensì tra le imprese, le quali hanno sempre, secondo quanto sancito dalla sentenza n.156/2001 della Corte Costituzionale, un’autonoma organizzazione. Naturalmente, questa era la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, tesi già disattesa da altre pronunzie della stessa sezione tributaria della Corte di Cassazione, ove si sosteneva che, pur rientrando tali categorie ai fini delle imposte dirette tra le imprese, tale qualificazione non poteva essere estesa ad ogni ambito tributario, altrimenti si sarebbe finito per discriminare ingiustamente soggetti che, come gli altri lavoratori autonomi, svolgono la loro attività senza alcuna autonoma organizzazione.

Secondo le sezioni unite della Cassazione le attività degli Agenti di Commercio e dei promotori finanziari, pur producendo redditi d’impresa ai fini delle imposte dirette, non sono necessariamente attività organizzate, in quanto espressamente il TUIR qualifica redditi d’impresa quelli prodotti dalle attività elencate all’articolo 2195 del c.c. “anche se non organizzate in forma d’impresa”.

Gli Ermellini riprendendo quanto già visto a proposito delle controversie sull’applicazione dell’Ilor a queste categorie, asseriscono l’esistenza di un’area grigia di soggetti nell’ambito della quale per accertare l’esistenza del presupposto dell’Irap occorre verificare nel merito l’esistenza di autonoma organizzazione.

In quest’area grigia rientrano secondo la Corte di Cassazione, le c.d. attività ausiliarie, ossia le attività di supporto a quelle principali indicate dall’articolo 2195 del c.c..

Gli agenti di Commercio ed i promotori finanziari svolgono proprio attività ausiliarie, per cui ad essi non può essere attribuito in modo oggettivo l’obbligo di pagare l’Irap, ma occorre una verifica soggettiva, per constatare l’esistenza o meno di autonoma organizzazione.

Gli agenti di commercio ed i promotori finanziari hanno ora l’opportunità di chiedere il rimborso dell’Irap, se non hanno un’autonoma organizzazione.

Il   requisito   dell’autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo   impieghi   beni strumentali eccedenti,  secondo  l’id  quod  plerumque  accidit,  il  minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza  di  organizzazione, oppure si avvalga in modo non  occasionale  di  lavoro  altrui.

lIn assenza di collaboratori e di beni strumentali di elevato valore (ad esempio non costituiscono autonoma organizzazione l’autovettura ed il computer, in quanto sono considerati strumenti minimi d’esercizio dell’attività) il rimborso è un diritto.

Occorre presentare, anzitutto, l’istanza, per evitare che scadano i termini di decadenza.

È probabile che l’Agenzia delle Entrate continui ancora a resistere e non riconoscere il rimborso, anche a quanti ne hanno diritto, ma ove sarà necessario fare ricorso (potrebbe anche non essere necessario) vi sono probabilità elevatissime (se non la certezza) di vincere, eventualmente, anche con la refusione delle spese del giudizio.