Non è soggetto all’imposta il professionista che esercita in un vano della propria abitazione
Un avvocato che esercita in casa, con beni strumentali di poco valore, non è soggetto passivo dell’Irap.
Con la sentenza n.15110 del 26 giugno 2009, si conferma la linea pro-professionisti in materia d’Irap, da qualche tempo in voga presso la Corte di Cassazione: il professionista che dispone solo di una libreria, un computer ed un fax, collocati in una stanza della propria abitazione, non deve pagare l’Irap.
Pertanto, ribaltando le due precedenti sentenze di merito, che avevano negato il rimborso richiesto dall’avvocato, gli Ermellini hanno escluso la soggettività passiva dell’Irap.
È bene ricordare che oltre alla disponibilità di beni materiali strumentali modesti, l’istante non aveva, nei periodi in esame, alcun collaboratore.
In una precedente sentenza, la Suprema Corte aveva ritenuto esistente il presupposto impositivo in capo ad un professionista con una dipendente a tempo parziale (sent. 14693 del 23 giugno 2009).