A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 abbiamo aggiornato le faq

Perché vi è il diritto al rimborso dell’Iva pagata sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti?

In quanto la TIA, pur se è chiamata tariffa, è sostanzialmente una tassa, alle quali ovviamente non si applica l’Iva, altrimenti si finirebbe per pagare "una tassa su una tassa". La natura di tassa della Tia è ormai certa, in quanto affermata esplicitamente dalla sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale.

E’ sicuro che l’Iva verrà rimborsata?

Prima della sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale avevamo detto che non era certo, ma molto probabile tenendo conto della giurisprudenza allora esistente. Oggi il diritto al rimborso è certo. Tuttavia a seguito della citata sentenza si prospettano preoccupanti difficoltà finanziarie per gli Enti gestori (Comuni e società municipalizzate o similari), che potrebbero fare resistenza e opporsi con motivi pretestuosi e infondati. In ogni caso, è fondamentale presentare tempestivamente l’istanza, poiché ritardando si rischia di perdere il diritto, soggetto a termini di decadenza.

Anche nei Comuni dove ancora è applicata la TARSU si può ottenere il rimborso?

No, perché sulla TARSU non è applicata l’IVA.

Il diritto al rimborso riguarda solo l’Iva sulla Tia?

La Tia e qualunque altra tariffa similare e con le stesse funzioni  (a Roma si chiama Ta.ri.), solo se l’Iva è stata effettivamente applicata e versata.

Anche le imprese ed i professionisti possono effettuare l’istanza di rimborso?

Teoricamente anche i soggetti che svolgono attività in regime d’Iva potrebbero chiedere il rimborso, ma in pratica non hanno alcun interesse, potendo esercitare il diritto di detrazione dell’iva pagata. Di fatto i titolari di partita Iva hanno già ottenuto il rimborso, esercitando il diritto alla detrazione. Fanno eccezione solo coloro che esercitano anche o solo attività esenti e che, pertanto, non hanno il diritto alla detrazione o lo hanno solo in parte. In caso di controlli fiscali, tuttavia, i soggetti Ivai potrebbero ricevere una contestazione d’indebita detrazione, anche se si sconsiglia qualunque azione preventiva, dato che effettuando la detrazione hanno seguito le indicazioni (sia pure errate) fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Posso autoridurre l’importo della Tia che devo ancora pagare, provvedendo a sottrarre l’iva addebitatami?

Si, se siete disposti ad affrontare il rischio di un contenzioso. Infatti, le difficoltà finanziarie delle aziende che gestiscono la Tia, potrebbero indurre quest’ultime ad ignorare (colpevolmente) la sentenza della Corte Costituzionale, facendo notificare una cartella per il recupero della somma. Se, invece, preferite ridurre il rischio di dover far ricorso, è preferibile pagare e inoltrare contemporaneamente istanza di rimborso con uno dei modelli scaricabili sul nostro sito.

Cosa debbo fare se decido di non pagare l’Iva che mi viene ancora addebitata.

Individuare in fattura l’Iva addebitata e sottrarla dall’importo complessivo richiesto, quindi, compilare un bollettino postale in bianco, utilizzando tutti i dati del bollettino pre-compilato, ovviamente rettificando l’importo da versare. È preferibile comunicare all’Ente l’avvenuto pagamento parziale, spiegando che si è sottratta l’IVA illegittimamente applicata. Se si riceve la cartella occorre proporre tempestivo ricorso in Commissione tributaria provinciale

 

Qual è l’importo massimo che si può ottenere a rimborso?

Non esiste un importo massimo, dipende dall’importo d’Iva pagato sulla Tia. Inoltre, non si ha diritto al rimborso dell’imposta pagata da oltre cinque anni.

Ho letto, che si può ottenere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 10 anni, come mai dite che si può ottenere a rimborso solo l’ultimo quinquennio?

È’ vero, sono girate notizie sulla possibilità di recuperare fino a 10 anni d’Iva versata sulla Tia.. Si sbagliano in quanto fanno riferimento ai termini di prescrizione relativi agli ordinari corrispettivi. Poiché l’assunto per cui si ha il diritto al rimborso è che la Tia è una tassa, va applicato il termine di cinque anni previsto, per  i tributi locali ,dall’articolo , comma 164, L.296/06.

Non è preferibile provare a chiedere il rimborso per gli ultimi 10 anni?

Un proverbio dice, “tentar non nuoce”, ma un altro proverbio recita “chi sbaglia paga”. I Comuni e gli Enti per via della citata sentenza della Corte Costituzionale avranno una nuova spesa non preventivata e difficilmente non si informeranno: nella stampa specializzata già è stato affrontato l’argomento e lo stesso ente che associa tutti i Comuni, l’Anci, probabilmente diramerà ogni notizia idonea a ridurre la voragine aperta dalla sentenza (gli espreti dell’Anci hanno già affrontato l’argomento su un giornale economico a tiratura nazionale). La richiesta di una somma maggiore di quanto giuridicamente spettante, inoltre, potrebbe essere una buona ragione, in sede contenziosa, per compensare le spese legali, con la conseguenza che richiedendo il rimborso per  10 anni si otterrebbero ugualmente solo gli ultimi cinque anni, ma si dovrebbero sostenere le spese per onorari, bolli, cancelleria, raccomandate, ecc.

Come si fa ad ottenere il rimborso?

Il primo passo è verificare la disponibilità delle ricevute di pagamento, controllare se nelle relative fatture è stata addebitata l’Iva e presentare, infine, l’istanza di rimborso. In seguito occorrerà, salvo l’ipotesi piuttosto improbabile di accoglimento dell’istanza, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Sul nostro sito trovate i modelli per l’istanza.

Come faccio a stabilire da quando decorrono i cinque anni?

I cinque anni si computano (all’indietro) dal momento in cui si presenta la domanda di rimborso al Comune e/o all’Ente gestore. Così se presento domanda il 15.03.2009, posso chiedere il rimborso per tutti i pagamenti effettuati dal 16.03.04. Non conta la scadenza del pagamento: se il 16.03.04 (riproponendo l’esempio precedente) ho pagato un bollettino scadente il 16.02.04, posso comunque chiederlo a rimborso, mentre se ho pagato il 16.02.04 un bollettino scadente il 16.03.04, presentando domanda il 15.03.09, non potrò ottenere il rimborso dell’Iva pagata sulla Tia.

Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza di rimborso?

Il Comune o l’Ente gestore potrebbero decidere di concedere il rimborso, con apposita comunicazione. Potrebbero contestualmente autorizzarvi alla compensazione delle somme da rimborsare in riduzione dei futuri versamenti ovvero effettuare il pagamento. Non è escluso che rifiutino il rimborso(anzi è, molto probabile viste le difficoltà finanziarie) con motivazioni pretestuose. In questo caso, occorrerà agire con ricorso alla Commissione Tributaria competente.