Le recenti novità: dal 36% al 50% da 48.000 a 96.000


Le notizie riguardanti nuove norme fiscali sono quasi sempre indigeste.

Recentemente invece il legislatore ha introdotto delle piacevoli novità in materia di ristrutturazioni edilizie.


L'articolo 11 del D.L. n. 83/2012, entrato in vigore il 26 giugno e convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134, ha previsto, infatti, l'incremento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% ed ha raddoppiato l'importo massimo di spesa detraibile. 
La misura è temporanea. E' previsto che dal 1 luglio 2013 si ritorni ai valori originari, salvo ovviamente successive proroghe. La variazione segue il principio di cassa.

Pertanto, sulle spese bonificate fino al 25 giugno scorso, la detrazione spetta in misura del 36%, per quelle successive, anche se i lavori sono iniziati ed eseguiti prima della modifica spetta la nuova misura incrementata al 50%.

Qualche problema sorge per l'applicazione del tetto, vista la variazione. Facciamo allora alcuni esempi.


  1. Lavori iniziati prima del 26.06.2012 e pagati per €. 70.000 il 30.07.2012
    detrazione spettante = 50% di 70.000= €.35.000 (ossia €. 3.500 annui dalla dich. Del 2013 per 10 anni);
  2. Lavori iniziati prima del 26.06.2012 e pagati per €. 70.000 il 25.06.2012 e per 70.000 il 25.07.2012
    detrazione spettante = (36% di 48.000) 17.280 + 11.000 (50% di 70.000 – 48.0001, ossia 50% di 22.000) ossia €. 28.280 (ossia €. 2.828 annui dalla dich. del 2013 per 10 anni);
  3. Lavori iniziati prima del 26.06.2012 e pagati per €. 30.000 il 25.06.2012 e per 130.000 il 25.07.2012
    detrazione spettante = (36% di 30.000) 10.800 + 33.000 (50% di 96.000 – 30.0002, ossia 50% di 66.000) ossia €. 43.800 (ossia €. 4.380 annui dalla dich. del 2013 per 10 anni);




Nota 1 - L'importo è ottenuto facendo la sottrazione tra euro 96.000 (tetto massimo dopo il 26.06.2012) e 48.000 (tetto massimo già sfruttato prima del 26.06.12)

Nota 2 - L'importo è ottenuto facendo la sottrazione tra euro 96.000 (tetto massimo dopo il 26.06.2012) e 30.000 (tetto massimo già sfruttato prima del 26.06.12)